L’8 aprile 2020 il Consiglio direttivo del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato – FSBA, ha deliberato quanto segue: i datori di lavoro artigiani non regolari alla data del 23 febbraio 2020, in relazione al contributo di cui all’art. 27 d.lgs. 148/2015 e DM 26 aprile 2016, possono adempiere tale obbligazione, con riferimento al triennio precedente, in 36 rate mensili a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Tale contribuzione consiste, come noto, nello 0.60% parametrato alla retribuzione imponibile annuale per i fini previdenziali di ciascun dipendente (0,45% a carico datore, 0,15% a carico lavoratore), moltiplicato per 3 annualità. L’obbligo ricade anche sui datori di lavoro artigiani, con CSC settore 4, che alle proprie dipendenze abbiano meno di 6 dipendenti.
Si informa, infine, che è stato adottato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, il Decreto di ripartizione delle risorse assegnate ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi dall’art. 19, comma 6, del DL n. 18/2020. Il 75% dell’importo stanziato dal decreto legge è stato assegnato a FSBA, per un totale di 60 milioni di euro.